Art. 9.

(Procedure di esame delle domande di asilo).

      1. La Commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:

          a) la procedura semplificata di cui al comma 2 per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;

          b) la procedura ordinaria di cui al comma 3 per i richiedenti asilo non trattenuti.

      2. In caso di applicazione della procedura semplificata, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la relativa documentazione, la Commissione territoriale procede all'audizione del richiedente asilo entro quindici giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. L'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo. Allo scadere del periodo complessivo previsto dal primo e dal secondo periodo, qualora non sia intervenuta la decisione, al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.
      3. In caso di applicazione della procedura ordinaria, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del

 

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modulario con la relativa documentazione, nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la Commissione territoriale procede, entro trenta giorni, alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. In caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.